Sanzioni tributarie per una persona deceduta: gli eredi non devono pagare

Pubblicato: 12/08/2015 17:02:58
Categorie: Normativa

L'Agenzia delle entrate ha in questi giorni fornito importanti chiarimenti in merito alle sanzioni tributarie dovute dall'estinto e sulla loro trasmissibilità agli eredi.
La trasmissibilità, come ha più volte sottolineato la Corte di Cassazione, è applicabile soltanto per le sanzioni civili, ma non per le altre sanzioni. I ritardi dei pagamenti delle quote verificatisi prima della morte e della decadenza del beneficio di rateazione a causa di violazioni del defunto non ricadono, quindi, sugli eredi.

Per inadempimenti commessi dal defunto, quindi, gli uffici non potranno rifarsi sugli eredi anche se questi ultimi dovranno pagare le sanzioni derivanti dai ritardi nei pagamenti o per le omissioni dei pagamenti che si sono verificate dopo la morte del congiunto.

La morte del contribuente, quindi, mette fine a tutte le penalità a lui irrogate questo anche per evitare, da parte degli eredi di fronte a pretese tributarie, contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Gli uffici, a questo punto, una volta ricevuta comunicazione del decesso del contribuente, dovranno fare in modo di comunicare agli eredi gli importi delle rate da pagare al netto delle sanzioni attribuite al defunto.

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