Norme In Materia Funeraria e Cimiteriale e Di Cimiteri Per Animali D’Affezione

Pubblicato: 15/06/2016 15:53:15
Categorie: Attualità , Imprese Funebri , Mondo Funeraria , Normativa , Più recenti

Legge Regionale n.11 del 31/05/2016

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del 1 giugno 2016, è stata pubblicata la Legge Regionale n. 11 del 31 maggio 2016 recante titolo “NORME IN MATERIA FUNERARIA E CIMITERIALE E DI CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE”.

A riguardo abbiamo chiesto un commento alla FENIOF che ha risposto attraverso il proprio Segretario Nazionale Bosi. “Tale legge regionale è composta da 67 articoli – ha dichiarato Bosi - e mutua diverse disposizioni di altre regioni che, negli ultimi anni, sono intervenute sulla materia. Tra le novità degne di nota va citata l’introduzione della definizione di “attività funebre” quale un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta il disbrigo delle pratiche funerarie, la vendita di articoli funebri in occasione di un funerale, il trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane e la cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.”

La legge regionale interviene anche individuando alcuni requisiti minimi per esercitare l’attività funebre: “Per ottenere l’autorizzazione da parte del comune competente le imprese funebri dovranno dimostrare di avere almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera, una autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre, una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, nonché – come disposto ormai in quasi tutte le altre regioni italiane- la disponibilità diretta di un direttore tecnico ed ulteriori 4 addetti con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto richiedente l’autorizzazione ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. (il direttore tecnico, qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei 4 necrofori).”

 L'importanza dei requisiti

Il Segretario FENIOF si è dimostrato critico rispetto ai requisiti delle aggregazioni d’imprese e dei centri di servizi: “Diversamente da quanto previsto nel DDL della Sardegna e dalla vigente legge regionale della limitrofa regione Puglia, - ha dichiarato Bosi-  per i centri servizi e per aggregazioni d’aziende (consorzi, società consortili) sono previsti requisiti minimi in misura di 8 necrofori e 3 carri funebri senza precise disposizioni in termini numerici per i requisiti progressivi intuitivamente necessari all’aumentare dei rapporti contrattuali (come invece ben precisato in Regione Puglia e nella proposta di legge della Sardegna). La regione Basilicata ha unicamente precisato che i requisiti devono essere “in base ad un criterio di proporzionalità relativa ai contratti stipulati“; si prevede che ciò non mancherà di creare problemi atteso il fatto che, senza una precisa indicazione da parte della Regione, la congruenza tra la dotazione di personale e mezzi e l’attività svolta genererà valutazioni del tutto soggettive (dunque difficilmente contestabili).”

Secondo il Segretario FENIOF l’assenza di requisiti progressivi potrebbe creare problemi nelle terre di confine (ad esempio con la Puglia) ove sussistono regole più rigide con evidenti possibili turbative in materia di concorrenza tra organizzazioni di imprese esercenti la medesima attività ma con dotazioni strumentali e di personale ben diverse (e dunque con costi minori). Non mancando plurimi esempi di moderne ed attuali leggi regionali, sarebbe stato opportuno che la Basilicata si ispirasse a queste ultime uniformandosi nelle disposizioni più importanti.

Ugualmente anche per la FENIOF tale legge regionale presenta plurimi aspetti di valore mutuati dalle altre regioni che prima della Basilicata sono intervenute sulla materia, soprattutto per quanto riguarda le incompatibilità tra l’attività funebre ed altre attività che la legge regionale individua a tutela della concorrenza e dei dolenti (eccezione fatta per l’attività di ambulanza che – diversamente dalla Puglia e Campania- risulta ancora consentita alle imprese funebri).

Il trasporto di salma e cadavere

Il Segretario FENIOF Bosi ha infine sollevato un rilievo in ordine alla questione del trasporto di salma e cadavere: “La Basilicata ha introdotto la previsione di poter trasferire la salma (ovvero il defunto prima dell’accertamento necroscopico) dal luogo di decesso all’abitazione, obitorio o presso la casa funeraria. La normativa regionale infatti finalmente prevede le regole per realizzare le case funerarie ove condurre il periodo di osservazione sui defunti. Purtroppo, diversamente dalle regioni che recentemente si sono applicate nelle normative di settore, in Basilicata non è stata recepita la possibilità di movimentare il defunto a cassa aperta entro le 24 dal decesso in caso di riscontro necroscopico con tanatogramma; ciò rappresenterà un problema non indifferente per coloro che intenderanno realizzare case funerarie, in quanto i defunti in ospedale che dovessero ricevere il tanatogramma (ed essere dichiarati “cadaveri” sin dalle prime ore dal decesso perdendo lo status di “salma”), dovranno essere movimentati a cofano sigillato senza la possibilità di riaprirlo per consentire l’esposizione del defunto ai parenti. Questa problematica era già stata affrontata con successo in Lombardia, Emilia Romagna e Puglia e risulta curioso che la Basilicata, ultima regione in termini temporali ad intervenire con una normativa di settore, non abbia voluto tenerne conto.”

Copia della recente normativa regionale della Basilicata di cui alla L.R. n. 11/2016 è disponibile nella sezione normative o consultando questo PDF

Per altri articoli sul mondo della funeraria entra nella sezione NEWS

Articoli correlati:

 

Condividi

Aggiungi commento

 (with http://)