Pubblicato:
23/06/2015 12:04:12
Categorie:
Imprese Funebri
, Normativa
In Italia, circa il 75% dei decessi avvengono in ambito ospedaliero, ed è quindi naturale che in queste sedi converga la maggior parte dell’azione di acquisizione da parte delle imprese funebri.
Vero è che lo stesso comportamento lo hanno altre tipologie di aziende (pensiamo agli ottici per le cliniche oculistiche, alle case produttrici di articoli per l’infanzia nei reparti maternità, alle forniture ortopediche in reparto ortopedia, ecc), ma questo non giustifica certo la presenza dell’operatore funebri negli istituti di cura, trattandosi di tutt’altro genere di intervento, in momenti estremamente delicati per il cittadino, dove la deontologia professionale dovrebbe essere ben più attenta.
L’azione della FENIOF contro questa forma di acquisizione del cliente, direttamente in ospedale e nel momento stesso in cui capita l’evento luttuoso, è sempre stata improntata alla massima fermezza, e molte strade sono state intraprese (da quelle deontologiche a quelle giudiziarie), perché esso avesse a cessare o quantomeno a ridursi. Purtroppo il fenomeno è talvolta così radicato ed usuale, da far riconoscere che le strade intraprese hanno portato a risultati molto limitati, per non dire sconfortanti, anche perché – e non va sottaciuto – da tempo il settore funerario vede un numero sempre crescenti di operatori i quali, proprio perché l’ambito ospedaliero è luogo certo di “produzione” del proprio lavoro, non hanno difficoltà alcuna per acquisire clientela, anche con mezzi decisamente illeciti.
Vi è poi un altro problema convergente: la difficoltà delle Aziende Ospedaliere di gestire i servizi interni di Polizia Mortuaria (Camere mortuarie, spostamento salme da corsia a deposito, ecc.) con la tendenza di procedere alla loro esternalizzazione con concessioni a terzi della loro conduzione,
Nulla da eccepire e anzi posizione decisamente favorevole, quando detta esternalizzazione viene concessa a strutture ed enti avulsi dall’attività funeraria; sicuramente contraria, invece, quando vengono coinvolte ed investite imprese funebri.
In questi casi, infatti, la situazione è sempre venuta a peggiorare, in quanto, da un lato un operatore assume una posizione commercialmente dominante nei confronti dei suoi concorrenti, dall’alto i concorrenti, vedendosi sottratto gran parte del loro lavoro devono inevitabilmente provvedervi, rendendo ancor più disponibili e presenti i propri addetti in ambito ospedaliero ed incrementando altri fenomeni che non vale la pena qui dettagliare.
Altro tentativo fatto dalle Aziende Ospedaliere, nel cercare di provvedere al miglioramento dello stato di cose esistente, è quello di “turnare” e dare ufficializzazione della presenza delle imprese funebri nella gestione della camera mortuaria, così da permettere a tutte loro di lavorare alla luce del giorno e con il beneplacito della Direzione Sanitaria.
Le esperienze di questo tipo non hanno portato ad alcun beneficio né dal punto di vista funzionale del servizio, né da quello deontologico. A riguardo va detto che, grazie alle normative regionali che hanno disposto l’incompatibilità di tali gestioni con l’esercizio dell’attività funebre, si sono gettate le basi per nuove regole, condivisibili, che abbinate ai controlli (sino ad oggi scarsi), dovrebbero tutelare maggiormente i cittadini nella scelta dell’operatore funebre al quale affidarsi quando si subisce un decesso in famiglia.
Ma quali sono gli aspetti giuridici che vietano alle imprese funebri di acquisire affari negli ospedali?
Abbiamo intervistato il Segretario Nazionale FENIOF Alessandro Bosi il quale ha precisato che «L’impresa funebre è tale quando esercita congiuntamente un’attività commerciale di vendita al minuto in posto fisso (Legge 426/71 e successive modificazioni) e prestazioni d’Agenzia d’affari ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Entrambe le normative di riferimento nazionali prevedono che dette attività non possano svolgersi al di fuori della sede amministrativamente denunciata e depositata. Anche le Autorizzazioni all’esercizio dell’attività funebre rilasciate sulla scorta delle normative regionali non hanno fatto venir meno tale disposizione. Costituisce pertanto atto illegittimo (specie in relazione alla Licenza d’agenzia) acquisire e procacciarsi servizi ovunque, al di fuori della propria sede – e quindi in Ospedale - con conseguanti sanzioni da € 1.032,91 a €. 3.098,74, e in caso di reiterazione del reato, con possibile ritiro dell’atto licenziatario da parte dell’Autorità preposta). Va detto – ha aggiunto Bosi- che le normative regionali hanno inasprito tali sanzioni amministrative portandole anche a 15.000€ e, in caso di reiterazione dell’illecito, abbinandole alla revoca dell’autorizzazione.»
Il rendere disponibile ad impresa funebre di operare all’intero di un ospedale (seppure con finalità diverse dall’0rganizzazione di funerali) è dunque impedito proprio dal quanto illustrato dal Segretario Nazionale FENIOF. Si porrebbe in essere infatti, in ambiti ospedalieri, un esercizio commerciale a d’agenzia d’affari, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte delle autorità di competenza (nella sostanza si agevola un’attività abusiva!).
Ma, come detto in premessa e sopratutto, simile provvedimento pone anche in essere un’altra situazione a tutti gli effetti illegittima, in quanto si incide, comprimendola, sulla libertà commerciale di quanti non possono godere di equivalente posizione privilegiata.
L’assunto trova ampia e costante conferma nella giurisprudenza in materia che la FENIOF rende disponibile per le imprese funebri associate che, talvolta, intervengono a tutela dei loro interessi tendando di contrastare le turbative attuate da imprese funebri poco virtuose e dedite a comportamenti scorretti.
Ma il cittadino sa quali sono i comportanti leciti e quelli illeciti da parte delle imprese funebri?
Bosi: «No, le informazioni a riguardo sono poche ed il cittadino fatica a capire dove sta il limite tra gentilezza ed interesse “particolare”, magari nell’intervento da parte di sconosciuti che si propongono con consigli subito dopo avere subito un lutto.Il principio che noi sosteniamo per affrontare il problema si basa su due principi. Il primo è sensibilizzare al massimo l’utenza in lutto sulla necessità di rifiutarsi a priori e pregiudizialmente tutte le profferte non richieste che pervengono da estranei. A tal fine come Federazione abbiamo realizzato una cartellonistica, adottata da qualche ospedale con positivi risultati, nella quale sono illustrati gli aspetti più delicati a cui una famiglia incorre nel momento del lutto. Il secondo è che senza adeguati controlli difficilmente sarà possibile arginare il fenomeno. A riguardo è opportuno che le direzioni sanitarie verifichino la presenza di estranei che orbitano in ambito ospedaliero (in genere persone note e agevolmente individuabili) e del personale interno più facilmente coinvolgibile per le mansioni a cui è addetto (portineria, servizio portantini, preposti alla camera mortuaria, ecc.)».
Cosa dovrebbe sapere un cittadino che subisce un lutto?
1) Nessuna impresa ha esclusive o appalti di servizi di alcun genere.
2) Nessun dipendente può raccomandare alcuna impresa o procurarne i servizi.
3) Qualunque comportamento difforme o scorretto da parte delle Imprese Funebri o degli addetti sanitari interni dovrà essere segnalato immediatamente alla Direzione Sanitaria, per i severi provvedimenti del caso.
Norme fondamentali che il cittadino deve conoscere
Oltre all’invito ai parenti del defunto di rivolgersi a qualsiasi impresa di loro fiducia in zona o altrove, va detto che:
- nessuna impresa ha accordi esclusivi per il servizio presso Ospedali, Case di Cura e Case di Riposo amministrate;
- agli incaricati delle imprese di onoranze funebri non è assolutamente consentito frequentare gli ambienti ospedalieri per offrire i loro servizi;
- la scelta dell’impresa di onoranze è prerogativa esclusiva dei familiari, in relazione alla convenienza e qualità del servizio, da loro valutate;
- non si deve assolutamente affidare il servizio di onoranze funebri a chi si presenta non richiesto specificatamente, diffidando dei suggerimenti di estranei o di persone certamente interessate;
e opportuno denunciare interferenze, o sollecitazioni non richieste, alla Direzione Sanitaria e, nei casi più rilevanti, ai Comuni e ai Carabinieri.
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