TRASPORTI INTERNAZIONALI

COSA FARE

Considerato il costante aumento delle persone che viaggiano, è evidente che anche il rimpatrio di chi è deceduto sono aumentati (ma le “regole” sono sempre rimaste quasi immutate).

Quello che è necessario sapere per i trasporti DALL’ITALIA verso altre Nazioni:

Innanzitutto bisogna conoscere la DESTINAZIONE finale del trasporto.

Infatti il trasporto verso determinati Paesi è regolato da un apposito Accordo internazionale denominato Accordo di Berlino firmato dall’Italia il 21 dicembre 1937 e reso esecutivo il 1° giugno 1938  ( con R.D. 1379/1937).

L’Accordo non è valido per le Ceneri.

I Paesi firmatari sono:

AUSTRIA, BELGIO, CONGO (Rep.Democratica), EGITTO, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, MESSICO, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SVIZZERA e TURCHIA.

Nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R.n.285/90) gli articoli 27.29, 31 contengono le disposizioni per quanto riguarda i trasporti internazionali  e l’articolo 30 riporta le specifiche di costruzione delle bare.

Trasporti verso paesi aderenti all’Accordo di Berlino:

Per il trasporto di una salma verso uno degli Stati aderenti all’Accordo di Berlino,

il “passaporto mortuario” (bilingue) viene rilasciato dal sindaco (Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24) del luogo ove è avvenuto il decesso in presenza di:

- estratto dell’atto di morte

- documento attestante la causa di morte e che la salma è stata deposta in una bara conforme alle prescrizioni dell’Accordo (metallo interno ermeticamente chiuso,, legno esterno di spessore non inferiore a 30 mm e il coperchio assicurato con biti distanti al massimo 20 cm)

Trasporti verso paesi NON aderenti all’Accordo di Berlino:

Per il trasporto di una salma verso uno degli Stati NON aderenti all’Accordo di Berlino, i’autorizzazione all’espatrio” viene rilasciato dal sindaco (Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24) del luogo ove è avvenuto il decesso in presenza di

a) estratto dell’atto di morte

b) nulla osta all’introduzione da parte dell’autorità diplomatica (consolato, ambasciata) dello Stato verso il quale la salma è diretta.

c) certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizione previste dall’art.30 (cassa metallica ermeticamente sald ata e cassa esterno in legno di spessore non inferiore a 25 mm) e dall’art.32 (per i trasporti nei mesi da aprile a settembre – compresi – e per trasporti a località che con il più celere mezzo siano raggiungibili entro le 24 ore, o per trasporti eseguiti 48 ore dal decesso).

TRASPORTI PER VIA AEREA

Per la spedizione di salme per via aerea, la bara deve essere esternamente avvolta (con juta o altro materiale). 

Lo stesso vale anche per la urne cinerarie.

TRASPORTI DI CENERI

Per il trasporto di CENERI verso qualsiasi Stato estero, l’autorizzazione al traspoto viene rilasciata sempre dal sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso con la presentazione di:

- certificato/estratto dell’atto di morte

- certificato di avvenuta cremazione

- nulla osta all’introduzione da parte dell’autorità diplomatica dello Stato di destinazione finale

NOTA:

Per i trasporti verso Paesi NON aderenti all’Accordo di Berlino siti in parti del mondo difficili poco conosciuti, nel chiedere il nulla osta all’introduzione e’ opportuno chiedere se non vi sianoparticolari prescrizioni (sia per la bara che eventuali altri documenti).

Lo stesso dicasi per il trasporto aereo verso gli stessi Paesi: meglio farsi precisare se vi sono particolarita’ aggiuntive.

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