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Stralcio delDPR 285/90 e relativa circolare 24 del 24/06/1993:
Art. 79
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
Circolare MdS n.24/93 punto 14.2
La cremazione di un cadavere é subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale é avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione é competente il Sindaco del luogo ove é sepolta la salma.
Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, é tenuto a verificare la presenza di:
1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.
Tale documento può consistere in uno dei 3 seguenti:
1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vds. art. 79/3 de D.P.R. 285/90) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;
1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.
2) Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3) Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.
La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27/10/1990 é possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21/10/1975 n. 803 (e quindi solo per espressa volontà del de cuius).
La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.
E' consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C., nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi é stata la volontà, espressa verbalmente, dal de cuius di essere cremato.
La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a Notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della L. 4.1.1968 n. 15, che ne autentica la/e firma/e.
L'art. 77 del C.C. riconosce vincoli di parentela entro il 6^ grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.
Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2 che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi:
condizione essenziale é che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione.
E' prevalente la volontà del coniuge se in vita.
Se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo.
A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:
1) dichiarazione del coniuge in stato di separazione.
Se la sentenza di separazione non e' passata in giudicato - vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio - é al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.
2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.
3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.
In mancanza del coniuge, il primo grado é quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori é necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, é necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 4).
Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.
4) Dichiarazione di minore.
Il minore non é legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 c.c.). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve esser manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 C.C.), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (art. 155, 317 e 317 bis del C.C.) o del tutore (art. 357 e segg. C.C.).
5) Dichiarazione di un interdetto.
Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto é privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 C.C.).
Art. 80
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
Circolare - Punto 14.1
Il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.
Le operazioni da effettuare riguardano:
a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.
L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;
c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente e infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;
e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;
f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. E ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il D.P.R. 803/75) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel quale é avvenuto il decesso.
Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.
Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
Circolare punto 14.3
Nel cimitero dove é situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo é stato individuato al precedente punto 13.2. Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.
Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
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Stralcio della Legge 130/2001 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
Art. 2 (Modifiche all’art. 411 del Codice Penale)
1. All’art. 411 C.P. sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da 2 mesi a 1 anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».
Art. 3 (Modifiche al R.P.M., di cui al DPR n. 285/90)
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, c. 1, della L. 23/8/88, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del MinSanità, sentiti il MinInterno e il MinGiustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del R.P.M., approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b)l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data succ. a quella della disposizione testamentaria stessa;
l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
la volontà manifestata dai legali/rapp. per i minori e per le persone interdette;
c)la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, c. 1, numero 8), del D.Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risulta iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 gg. dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
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Stralcio del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/02/2004:
Oggetto:Ministero della Salute. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla Signora Marisa Bettiol contro il Comune di Villorba (TV) avverso precedente diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri del marito defunto e di conservazione delle stesse nella propria casa.
(…)E’ bensì vero che la legge (la 130/01, n.d.r.) si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi a alle regole dettate dall’Art.3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz’altro applicabili.
Nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l’affidamento ai familiari dell’urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001 attraverso la previsione dell’obbligo di sigillare l’urna e di consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
(…)In conclusione, dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti, può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione delle volontà del defunto, obbligo di sigillare l’urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia e dell’autorità giudiziaria.
Il ricorso in oggetto deve pertanto essere accolto e annullato il diniego dell’autorizzazione richiesta limitatamente alla parte relativa all’affidamento ai familiari dell’urna cineraria del defunto.
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