Pubblicato:
23/06/2015 10:58:42
Categorie:
Normativa
La dibattuta questione delle pubbliche affissioni ha origine con il mancato adempimento, ad opera delle Pubbliche Amministrazioni, a precise disposizioni ed obblighi di legge. Questi riferimenti normativi derivano dal D.Lgs. 507 del lontano 1993, finanche alle Finanziarie 2005 e 2007.
Sulla scorta di tali disposizioni di legge i Comuni avrebbero dovuto definire degli spazi liberi (ovvero non sottoposti al servizio delle pubbliche affissioni comunali) nei quali poter provvedere autonomamente all’affissione di manifesti non aventi contenuti pubblicitari o economici (quali, per l’appunto i manifesti a lutto ma anche, per esempio, l’informativa sulla partita di calcio amatoriale della squadra locale). Provvedendo autonomamente all’affissione in tali spazi, nulla (né diritto sulle pubbliche affissioni, né il diritto d’urgenza) sarebbe dovuto alla Pubblica Amministrazione.
Purtroppo si evidenzia come i Comuni spesso siano risultati inadempienti a queste precise disposizioni di legge, non procedendo, come indicato dalla normativa, alla definizione di spazi liberi destinati alle affissioni di carattere non commerciale.
L’effetto conseguente a questa inadempienza dei Comuni è che le affissioni dirette effettuate senza servirsi del servizio di pubbliche affissioni comunale su spazi del Comune legittimano, sul piano formale, il Comune a richiedere il versamento della tariffa per le affissioni in quanto si va ad occupare uno spazio sottoposto al servizio comunale.
Va però ribadito (ed a tal proposito si invitano le imprese a tentare la via del dialogo con i Comuni) che la mancata definizione di spazi liberi ha la diretta conseguenza di obbligare chi intende procedere autonomamente alle affissioni di andare ad occupare inevitabilmente degli spazi di proprietà del Comune.
Su questo aspetto i Comuni hanno un evidente interesse di bilancio in quanto, così facendo (ovvero non ottemperando agli obblighi di legge), hanno la garanzia di un sicuro introito sia che l’affissione avvenga per tramite del servizio comunale di pubbliche affissioni che per tramite di privati o terzi.
Si aggiunga a ciò che la Finanziaria 2008 ha dato una ulteriore “mano” ai Comuni rei di non avere definito sin dal 1993 i famigerati “spazi liberi”, eliminando l’obbligo per questi ultimi di definirli ma lasciando la possibilità (per chi lo desiderasse) di definirli purchè in misura non superiore al 10% degli spazi totali (prima non erano previsti limiti). Come volevasi dimostrare, non avendo provveduto prima quando vi era l’obbligo di farlo, oggi che l’obbligo è divenuto una mera “possibilità” nessun comune ha preso e sta prendendo in considerazione di definire spazi liberi che risulterebbero una perdita di introiti per le casse comunali.
Non si discute comunque sul fatto che, quando non sia il Comune ad eseguire l'affissione, non sono dovuti diritti d'urgenza in quanto questi sono certamente connessi ed esclusivamente dipendenti dall'espletamento del servizio (V.Parere legale Avv. Sala Antonio rif. Ris. Min. n. 7/6126 del 28/9/1994).
E’ altresì evidente che le suddette argomentazioni, in particolare quelle che evidenziano la mancata applicazione delle leggi da parte dei comuni, rappresentano un presupposto importante per poter adire, laddove lo si ritenga necessario, vie legali per la salvaguardia di diritti (sia per le imprese che per i cittadini).
Risolutiva della questione è la possibilità, per le imprese funebri che volessero farlo, di prendere accordi con i Comuni e provvedere alla realizzazione di proprie bacheche per le affissioni in esclusiva dei manifesti a lutto dell’impresa, previo il pagamento di un diritto annuo per l’occupazione di suolo e spazio pubblico.
Di norma (ma va verificata la presenza di disposizioni locali rese da regolamenti comunali) la collocazione di bacheche lungo le strade e su tutte le aree pubbliche ed a uso pubblico nel centro abitato è soggetta ad autorizzazione comunale su domanda dell’interessato. La competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni e delle installazioni su edifici spetta al Servizio Attività Edilizia, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comando di Polizia Municipale.Per le installazioni su suolo pubblico dovrà essere acquisito anche il parere obbligatorio dei competenti Settori interessati, in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione. L'autorizzazione alla realizzazione ed utilizzo di bacheche per manifesti a lutto implica di norma anche la concessione di suolo pubblico.
Con tale sistema le imprese funebri possono, previo come detto il pagamento di un diritto fisso all’autorità competente, provvedere autonomamente all’affissione di manifesti a lutto senza dover necessariamente utilizzare il preposto servizio di pubbliche affissioni e dover far fronte ad ulteriori oneri connessi a tale servizio (in quanto superati dall’avvenuto pagamento del diritto fisso connesso alla installazione della bacheca). In pratica si tratta di un sistema per accedere a quelle possibilità che la normativa aveva disposto nelle previsioni del 10% di spazi liberi rispetto a quelli sottoposti al servizio di pubbliche affissioni, con la differenza che per accedere a tale diritto e possibilità vi è la subordinazione al pagamento annuo di un diritto fisso per l’occupazione di suolo pubblico.
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