Pubblicato:
23/06/2015 12:10:36
Categorie:
Cremazione
, Normativa
Qualsiasi cosa se ne dica, un dato di fatto resta inconfutabile in merito alla cremazione o meglio, relativamente alle successive pratiche di affidamento e/o dispersione: ci sono cittadini di serie A e di serie B. Eh sì, perché se pensiamo che in uno Stato di diritto come quello italiano esistono regioni che assicurano diritti ai cittadini mentre altre, complice l’assenza di adeguate regolamentazioni, li negano categoricamente, non si può che giungere ad una simile, triste, considerazione.
Anche se l’interesse crescente per la cremazione è supportato dal proliferare di legislazioni regionali che regolamentano la materia (soprattutto per quanto attiene l’affidamento delle ceneri o la dispersione delle stesse) va detto che allo stato attuale sono ancora poche quelle che hanno approvato specifiche normative che consentono, ad avvenuta cremazione, di procedere con l’affidamento o la dispersione in natura delle ceneri. Così, a seconda della regione in cui un soggetto muore, bisogna fare i conti con la locale normativa e valutare, caso per caso, cosa sia lecito e possibile fare e cosa no. Paradossalmente “invidiando” i defunti delle altre regioni perché autorizzati a dar corso all’esecuzione delle proprie volontà testamentarie!
E se la richiesta di affidamento ceneri o di dispersione giunge da parte di dolenti siti nelle regioni che non hanno ancora legiferato? Cosa si può fare?
Vediamolo insieme.
Bisogna premettere che sull’argomento cremazione (attenzione: solo cremazione e non anche affidamento e dispersione) interviene il ben noto Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 che con gli art. 79 ed 80 e con la Circolare 24/94 punto 14.2 chiarisce cosa può essere fatto e con quali modalità. Per trovare ulteriori disposizioni in materia bisogna consultare la nota Legge 130/01 che introduce le pratiche di affidamento e dispersione seppur con un problema tecnico che di fatto “blocca” l’operatività della legge stessa: l’assenza di un regolamento attuativo che doveva essere approvato entro 6 mesi dall’approvazione e mai emanato (sono passati più di 7 anni…).
Questa assenza regolamentare di fatto non consente di estendere a tutt’Italia la pratica dell’affidamento e della dispersione, ad eccezione, lo ribadiamo, di quelle regioni che hanno proprie compiute ed operative leggi specifiche.
Va però detto che esiste un importantissimo documento, un Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, (che assume valore di legge) che seppur non consentendo la dispersione delle ceneri, consente di dare corso all’affidamento delle stesse agli aventi diritto seppur in assenza del famigerato regolamento attuativo della legge 130/01 o di specifiche normative regionali.
Questo Decreto Presidenziale venne emanato sulla scorta di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un vedova che aveva ricevuto dal comune di decesso del marito il diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri del congiunto defunto e di conservazione delle stesse nella propria casa.
Il Presidente della Repubblica convenne che “(…)E’ bensì vero che la legge (la 130/01, n.d.r.) si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi a alle regole dettate dall’Art.3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. (…)In conclusione, dall’insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti, può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione delle volontà del defunto, obbligo di sigillare l’urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all’affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell’autorità di polizia e dell’autorità giudiziaria”.
Pertanto tale documento diviene importante per un motivo ben preciso, ovvero perché pur non consentendo di dar luogo alla dispersione in natura delle ceneri (per farla serve una legge apposita o il famigerato regolamento citato nella L.130/01) consente anche in assenza di una normativa regionale specifica di autorizzare l’affidamento delle ceneri agli aventi diritto.
Resta ora da chiarire con quale sistema i parenti dei defunti possano chiedere al comune di decesso non solo di cremare il proprio caro ma anche ricevere in affidamento le ceneri per una custodia domiciliare delle stesse.
In aiuto giunge la Circolare del Ministero dell’Interno n°37 dell’1/9/04 avente ad oggetto “Art.79 del DPR 285/90 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del DPR 445/2000”, con la quale si chiarisce che, là dove ci sia stata in vita una espressa volontà da parte del defunto di essere cremato ma in assenza di un testamento che lo attesti esplicitamente, i familiari sono tenuti a seguire precise modalità per consentire l’espressione di tale volontà.
Normalmente infatti, stando a quanto disposto dall’Art.79 del RPM 285/90, è il Sindaco che autorizza la cremazione sulla base della volontà testamentaria del defunto, ma in mancanza di tale documento, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo (o, in estremo caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi). Tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali.
La circolare in oggetto entra nel merito della possibilità o meno di potere applicare le norme espresse dal secondo comma dell’ART.79 dell’RPM 285/90 in quanto la sottoscrizione autenticata ad opera del coniuge o dei parenti è volta solo ad individuare i soggetti legittimati ad eseguire l’autenticazione della volontà ma, non trattandosi di una volontà propria ma del defunto, il Ministero dell’Interno si è espresso a favore di quanto disposto dall’Art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445/00 che prevede la necessità di presentare istanze secondo precisi crismi (le imprese funebri associate alla FENIOF possono richiederlo all’indirizzo feniof@feniof.it).
Pertanto, fatta salva la necessità di presentare le richieste di cremazione e di affidamento secondo precise modalità, grazie alla sopra citata normativa non dovrebbero esserci problemi particolari nel farsi autorizzare quanto richiesto.
Poiché però, esperienza insegna che per agevolare i comuni nella istruttoria valutativa e di autorizzazione intervengono numerosi ostacoli (spesso di competenze e di formazione specifiche), suggeriamo di proporre ai dolenti che volessero intraprendere questa strada di formalizzare la richiesta utilizzando un modulo facsimile (richiedibile dagli associati FENIOF) che abbiamo approntato attingendo alla modulistica delle regioni che hanno già approvato la pratica di affidamento ceneri. Anche questo dovrebbe agevolare l’operazione d’autorizzazione.
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